L'obiettivo, ovviamente tutto teorico, delle nuove norme è quello di sostenere il disoccupato attraverso un progetto individualizzato e concordato con gli operatori: un progetto che parte dalla valutazione delle competenze e delle risorse complessive della persona.
A tale scopo dopo la sottoscrizione della dichiarazione di "immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro", il lavoratore viene preso in carico dal Centro per l'impiego che, come prima cosa deve garantire obbligatoriamente un colloquio di orientamento.
La data del colloquio è fissata dal Centro per l'impiego entro 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione sulla base dell'organizzazione interna dell' ufficio che deve tenere conto anche di tutti gli altri servizi che è obbligato ad erogare.
Durante il colloquio viene concordato un piano il cui obbiettivo è il reintegro nel mondo del lavoro, tale piano deve tenere conto delle esigenze del lavoratore.
Ciò che spesso non viene sufficientemente specificato è che l'adesione al Dlgs 181/2000, determinando "l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro", impone l'accettazione dell'offerta lavorativa che perviene dai servizi, pena la cancellazione dalle liste del Centro per l'impiego.
Questo significa che se non sussiste l'iscrizione, non sussiste neppure lo stato di disoccupazione e questo non permette la richiesta dell'indennità. Può inoltre accadere che la cancellazione avvenga (impropriamente) in caso di mancata presentazione al colloquio di orientamento.
I casi in cui si può perdere lo stato di disoccupazione, e quindi il diritto a un'indennità di disoccupazione ordinaria sono due:
- mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del colloquio. (Di norma per giustificati motivi si intendono comprovati impedimenti oggettivi, tra i quali le ragioni di salute, comunque al massimo è ammesso un ritardo di 15 giorni).
- rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi ( di norma per giustificato motivo si intende una offerta di lavoro non adeguata alla professionalità del disoccupato oppure un'offerta di lavoro ubicata in un raggio superiore a 50 km dal domicilio del disoccupato).