Indennità di disoccupazione ordinaria

Ha diritto all'indennità chi ha perduto involontariamente un posto di lavoro subordinato a seguito di cessazione del rapporto stesso.
Se la disoccupazione è imputabile a licenziamento in tronco per colpa del lavoratore si ha ugualmente stato di disoccupazione involontaria che però inizia dopo 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Le dimissioni volontarie rese dall'1/1/1999 non danno diritto all'indennità di disoccupazione.
Le dimissioni rese dalla lavoratrice durante il periodo di divieto di licenziamento danno lo stesso il diritto all'indennità di disoccupazione (INPS circ.128/2000).

Per ottenerla è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Avere un'anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di cessazione dal lavoro (ciò significa che si deve avere almeno un contributo versato, corrispondente ad un giorno od una settimana, nel periodo antecedente i due anni che precedono la data di fine rapporto. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2001);
  2. Aver almeno 52 contributi settimanali D.S. (la sigla D.S. è specifica per l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione), anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività).
Esempio:ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; nel biennio 1° luglio 2001 - 30 giugno 2003 devono risultare versati almeno 52 contributi D.S.
Ai fini della maturazione dell'anno e dell'anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato in qualità di apprendista non è valido.

È obbligatorio aver già sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro c/o il Centro per l'impiego. L'immediata disponibilità allo svolgimento di tale lavoro equivale al RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE, quindi anche per veder riconosciuto il diritto all'indennità fa fede la data di iscrizione al Centro per l'Impiego.

Per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione è necessario presentare all'INPS (o al Centro per l'Impiego competente per residenza o tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta) una richiesta compilando l'apposito modello DS 21 reperibile al Centro per l'Impiego, agli sportelli o sul sito internet dell'INPS.

Alla domanda (mod. DS 21) devono essere allegati:

  1. Certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego
  2. Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d'imposta (mod. DETR.PNP) con cui se ne richiede il riconoscimento.
  3. Modello DS 22 compilato dall'ultimo datore di lavoro che per legge deve rilasciarlo entro 5 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro (se per motivi diversi non se ne fosse in possesso è possibile presentarlo in un secondo tempo).
  4. Fotocopia del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari.
Nel mod. DS 21 è compreso il quadro N con la compilazione del quale si può richiedere l'assegno per il nucleo familiare. E' possibile ottenere la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare fino ad un massimo di 156 giorni.
La richiesta deve essere presentata entro 68 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'indennità (se per motivi contingenti il 68° giorno non è possibile presentarla agli sportelli INPS si può comunque inviarla per raccomandata, farà fede il timbro postale). Se la richiesta viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento, l'indennità decorre dall'8° giorno di cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta viene inoltrata dall'8° al 68° giorno dal licenziamento, l'indennità decorre dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda. Nel caso di licenziamento per giusta causa l'indennità decorre dal 38° giorno successivo alla cessazione del rapporto.
L'indennità ordinaria ammonta al 40% della media delle retribuzioni lorde percepite nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2005 è di € 819,62, elevato a € 985,10 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1773,19. L'indennità viene pagata mensilmente dall'INPS ed è erogata come segue: L'indennità può essere riscossa: Nel caso di accredito in conto corrente bancario devono essere indicati gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie (CIN, ABI, CAB) ed il numero di conto corrente.
In previsione di un accordo con le Poste ci sarà la possibilità di riscuotere anche con bonifico postale o allo sportello di un qualunque ufficio postale del territorio nazionale, sarà necessario comunque dare tutti gli estremi del caso.

L'indennità di disoccupazione si interrompe quando il disoccupato:
  1. Ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti;
  2. Viene avviato ad un nuovo lavoro;
  3. Diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità;
  4. Viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
  5. In caso di trasferimento in un paese extracomunitario.
L'indennità viene sospesa (ossia se ne mantiene il diritto ma viene sospeso il pagamento) e non interrotta
I periodi di percezione dell'indennità di disoccupazione ordinaria sono considerati contribuzione figurativa.

I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d'ufficio, quindi non serve alcuna domanda.

Riepilogo Notizie Utili
  1. Presentarsi il più presto possibile al Centro per l'impiego, sottoscrivere la dichiarazione per l'iscrizione alle liste di disoccupazione, ritirare il certificato di iscrizione.
  2. Consegnare od inviare, possibilmente entro 7 giorni dalla data del licenziamento, il mod. DS 21, il mod. DETR.PNP per le detrazioni d'imposta ed il mod. DS 22.
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