Ha diritto all'indennità il lavoratore dei settori agricoli e non agricoli che:
- presti lavoro occasionale,
- sia impegnato annualmente esclusivamente in determinati periodi dell'anno.
Rientra nel beneficio anche il lavoratore dipendente da imprese artigiane che hanno sospeso l'attività senza diritto alla retribuzione purché:
- il lavoratore sia iscritto nelle liste di disoccupazione
- il datore di lavoro comunichi all'INPS o alla direzione prov. del lavoro i periodi di inattività.
E' escluso dal beneficio il lavoratore assunto con contratto part-time verticale (INPS circ. n. 198 del 13/07/1995) e dall'01/01/1999 il lavoratore disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (art. 34, L. 448/98) con eccezione della lavoratrice in maternità.
L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni):
Per ottenerla è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere un'anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione da almeno due anni (possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità).
- Esempio: per l'indennità pagata nel 2004, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2001
- Avere prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa (per cui siano stati versati contributi) nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.
- Esempio: per la domanda presentata nel 2004 è necessario avere lavorato almeno 78 giorni nel 2003.
L'INPS specifica con la circ. n. 139 del 20/06/1988 che per il calcolo dei 78 giorni una settimana di lavoro è equivalente a 6 giornate anche se l'orario di lavoro si articola su 5 giorni. Devono essere computate nei 78 giorni anche le festività e le domeniche purché lavorate effettivamente, ed anche i giorni di assenza per ferie, malattia, gravidanza e puerperio purché siano stati versati i contributi (INPS circ. n. 273 del 31/12/1998).
Per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti è necessario presentare all'INPS (o tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta) una richiesta compilando l'apposito
modello DS 21 reperibile al Centro per l'Impiego, agli sportelli o sul sito internet dell'
INPS.
Alla domanda (mod. DS 21) devono essere allegati:
- Un modello DL 86/88 bis per ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente.
- Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d'imposta (mod . DETR.PNP) con cui se ne richiede il riconoscimento.
La domanda di indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti (mod. DS 21)
può essere presentata dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno solare successivo al periodo lavorativo.
Non è necessario presentarsi al Centro per l'Impiego, tranne il caso in cui il disoccupato sia socio di cooperativa.
Viene erogata per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate (o retribuite) nell'anno solare precedente e
per un massimo di 156 giornate.
L'indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2003 è di € 791,71, elevato a € 950,95 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1711,71.
Oltre i 156 giorni, l'indennità corrisponde alla differenza tra il numero di giorni lavorativi di un anno (312gg) e il numero dei giorni lavorati.
E' possibile
ottenere la quota degli assegni familiari fino a un massimo di 156 giorni.
L'indennità è pagata dall'INPS in un'unica soluzione e può essere riscossa con le stesse modalità dell'indennità ordinaria.
I periodi di percezione di questa prestazione di disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa.