Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

Ha diritto all'indennità il lavoratore dei settori agricoli e non agricoli che: Rientra nel beneficio anche il lavoratore dipendente da imprese artigiane che hanno sospeso l'attività senza diritto alla retribuzione purché:



E' escluso dal beneficio il lavoratore assunto con contratto part-time verticale (INPS circ. n. 198 del 13/07/1995) e dall'01/01/1999 il lavoratore disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (art. 34, L. 448/98) con eccezione della lavoratrice in maternità.

L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni):

Per ottenerla è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Avere un'anzianità assicurativa obbligatoria per la disoccupazione da almeno due anni (possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità).
    • Esempio: per l'indennità pagata nel 2004, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2001

  2. Avere prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa (per cui siano stati versati contributi) nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.
    • Esempio: per la domanda presentata nel 2004 è necessario avere lavorato almeno 78 giorni nel 2003.
L'INPS specifica con la circ. n. 139 del 20/06/1988 che per il calcolo dei 78 giorni una settimana di lavoro è equivalente a 6 giornate anche se l'orario di lavoro si articola su 5 giorni. Devono essere computate nei 78 giorni anche le festività e le domeniche purché lavorate effettivamente, ed anche i giorni di assenza per ferie, malattia, gravidanza e puerperio purché siano stati versati i contributi (INPS circ. n. 273 del 31/12/1998).

Per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti è necessario presentare all'INPS (o tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta) una richiesta compilando l'apposito modello DS 21 reperibile al Centro per l'Impiego, agli sportelli o sul sito internet dell'INPS.
Alla domanda (mod. DS 21) devono essere allegati:
  1. Un modello DL 86/88 bis per ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente.
  2. Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d'imposta (mod . DETR.PNP) con cui se ne richiede il riconoscimento.
La domanda di indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti (mod. DS 21) può essere presentata dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno solare successivo al periodo lavorativo.

Non è necessario presentarsi al Centro per l'Impiego, tranne il caso in cui il disoccupato sia socio di cooperativa.

Viene erogata per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate (o retribuite) nell'anno solare precedente e per un massimo di 156 giornate.

L'indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2003 è di € 791,71, elevato a € 950,95 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1711,71. Oltre i 156 giorni, l'indennità corrisponde alla differenza tra il numero di giorni lavorativi di un anno (312gg) e il numero dei giorni lavorati.

E' possibile ottenere la quota degli assegni familiari fino a un massimo di 156 giorni.

L'indennità è pagata dall'INPS in un'unica soluzione e può essere riscossa con le stesse modalità dell'indennità ordinaria.

I periodi di percezione di questa prestazione di disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa.

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